Sez. 3, Sentenza n. 3912 del 03/04/1995 (Rv. 491614 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI | Giudizio instaurato a seguito di annullamento da parte della corte di cassazione delle disposizioni civili della sentenza penale - Disciplina ex art. 394 cod. proc. civ. - Applicabilità - Intervento di terzi in causa - Inammissibilità - Fattispecie relativa ad intervento dell'I.N.A.I.L. nel giudizio di rinvio in via surrogata.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - PROCEDIMENTO - POSIZIONE PROCESSUALE DELLE PARTI
Il giudizio che si celebra a seguito di annullamento, da parte della corte di cassazione, delle disposizioni civili della sentenza penale è un giudizio di rinvio in sede civile ed in grado d'appello, sicché, in mancanza di diversa regolamentazione, sono ad esso applicabili le disposizioni dell'art. 394 cod. proc. civ., relative ai limiti propri allo stesso. In tale giudizio, che è a cognizione limitata ed il cui "thema decidendum" è insuperabilmente fissato, sia sul piano oggettivo che su quello soggettivo, dalla sentenza di cassazione che lo dispone, non è consentito l'intervento di terzi in causa, che comporterebbe l'inammissibile introduzione di una nuova ed autonoma situazione di diritto o di interesse (nella specie, la S.C., enunciando il principio di diritto di cui alla massima, ha confermato la sentenza del merito che aveva dichiarato inammissibile l'intervento spiegato nel giudizio di rinvio dall'INAIL per esercitare l'azione di surroga relativamente agli importi erogati al danneggiato, proprio assicurato, a titolo di indennità per l'invalidità temporanea e permanente conseguitagli dal sinistro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394, Cod. Proc. Civ. art. 105
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)