Sez. 6 - , Sentenza n. 13708 del 03/03/2020 Ud. (dep. 06/05/2020) Rv. 279260 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - LEGGE PROCESSUALE | Percosse - Fatti commessi prima della entrata in vigore della legge n. 119 del 2013 - Sopravvenuta competenza del tribunale - Perdurante applicabilità delle sanzioni previste per il processo dinanzi al giudice di pace – Ragioni - Fattispecie
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In tema di successione di leggi nel tempo, il trasferimento della competenza per materia dal giudice di pace al tribunale monocratico comporta una modifica "in peius" del trattamento sanzionatorio, ove determini l'applicazione delle sanzioni detentive in luogo delle più favorevoli sanzioni pecuniarie previste dall'art. 52 del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, che non può operare retroattivamente. (Fattispecie in tema di reato di percosse ai danni del coniuge divorziato, del convivente o di uno dei soggetti indicati dall'art. 577, comma secondo, cod. pen., al quale continuano ad applicarsi le sanzioni previste per il processo innanzi al giudice di pace, qualora il fatto sia stato commesso prima dell'entrata in vigore della legge 15 ottobre del 2013, n. 119, che ha riassegnato la competenza al tribunale).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 581, Legge 15/10/2013 num. 119 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 577 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)