Sez. 1, Sentenza n. 36890 del 13/06/2024 Cc. (dep. 03/10/2024) Rv. 287007-01
PENA - IN GENERE | Delitto di lesioni personali non aggravato - Pena detentiva legittimamente inflitta “ratione temporis” - Transito del delitto, posteriormente al giudicato, nell'astratta competenza del giudice di pace - Conversione della pena detentiva in una delle sanzioni previste dall'art. 52 del d.lgs. n. 274 del 2000 - Possibilità - Esclusione - Ragioni.
PENA - IN GENERE
In sede di esecuzione, la pena detentiva legittimamente inflitta "ratione temporis" per il delitto di lesioni volontarie, transitato posteriormente al giudicato nell'astratta competenza del giudice di pace per effetto delle modifiche apportate dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, non può essere convertita in una delle sanzioni previste dall'art. 52 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, poiché, non avendo queste ultime natura esclusivamente pecuniaria, non può trovare applicazione l'art. 2, comma terzo, cod. pen.
Cod. Pen. art. 2 com. 3 CORTE COST., Cod. Pen. art. 135 CORTE COST., Cod. Pen. art. 582 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 4 com. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 52 CORTE COST., Decreto Legisl. 10/10/2022 num. 150 art. 2 com. 1 lett. B) CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)