Sez. 2, Sentenza n. 2457 del 12/07/1968 (Rv. 334875 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - NEGOZI UNILATERALI TRA VIVI - NORME APPLICABILI - NEGOZI RECETTIZI - PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 1335 COD.CIV. - APPLICABILITA.*
CONTRATTI IN GENERE - NEGOZI GIURIDICI - NEGOZI UNILATERALI TRA VIVI - NORME APPLICABILI - NEGOZI RECETTIZI - PRINCIPIO DI CUI ALL'ART. 1335 COD.CIV. - APPLICABILITA.*
Il principio stabilito nell'art. 1335 cod.civ., secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa, nell'impossibilita di averne notizia, e applicabile non soltanto alle dichiarazioni inerenti alla formazione di un contratto, ma a tutte le dichiarazioni ricettizie dirette ad una determinata persona.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)