diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 715 del 27/01/1988 (Rv. 457150 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPI DELLA COGNIZIONE) - APPLICABILITÀ ALLE DICHIARAZIONI RECETTIZIE - INVITO DEL DATORE DI LAVORO AL LAVORATORE A RIPRENDERE SERVIZIO PER CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE - ESTENSIONE - USO DEL SERVIZIO POSTALE - RILEVANZA - PORTATA.*
Stato
decisa il 1988-01-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/457150-01

CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - PRESUNZIONE DI CONOSCENZA (PRINCIPI DELLA COGNIZIONE) - APPLICABILITÀ ALLE DICHIARAZIONI RECETTIZIE - INVITO DEL DATORE DI LAVORO AL LAVORATORE A RIPRENDERE SERVIZIO PER CESSAZIONE DELLA SOSPENSIONE - ESTENSIONE - USO DEL SERVIZIO POSTALE - RILEVANZA - PORTATA.*

Il principio stabilito dall'art. 1335 cod. civ., secondo cui ogni dichiarazione diretta ad una determinata persona si reputa conosciuta al momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato senza sua colpa nella impossibilità di averne notizia, è applicabile non solo alle dichiarazioni inerenti alla formazione del contratto ma a tutte le dichiarazioni recettizie, fra cui rientra l'invito del datore di lavoro al lavoratore a riprendere servizio per cessazione della sospensione (derivante, nella specie, dall'ammissione alla cassa integrazione guadagni) dell'attività lavorativa. Detta presunzione, che non è connaturale ad un particolare mezzo di trasmissione della dichiarazione diretta a persona determinata, opera anche se si faccia uso del servizio postale, qualunque sia la Forma, da questo prevista, adottata dal mittente; né, nel caso di lettera raccomandata di cui l'incaricato del servizio postale abbia certificato la consegna all'indirizzo del destinatario, assume rilievo l'inosservanza delle norme del regolamento postale relative al recapito delle raccomandate, salvo che tale inosservanza si traduca, in eventuale concorso con altre circostanze, nella prova (la cui valutazione è riservata al giudice del merito) della impossibilità del destinatario di averne avuto notizia. (V 450/85, mass n 438653; (V 629/78, mass n 389943; (V 2082/72, mass n 359290; (V 2457/68, mass n 334875).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)