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Sez. 1, Sentenza n. 1317 del 22/10/1990 Ud. (dep. 01/02/1991) Rv. 186286 - 01

Armi - Materie esponenti | Ipotesi di reato contravvenzionale - Ricorrenza - Condizione: effetto sicuramente detonante dell'esplosivo - Micidialità dell'esplosivo - Configurabilità delle ipotesi delittuose.
Stato
decisa il 1990-10-22
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/186286-01

Armi - Materie esponenti

Gli esplosivi di ogni genere oggetto materiale delle prime quattro fattispecie criminose previste dalla legge sul controllo delle armi, si identificano solo con quelli che, per la loro oggettiva intrinseca potenzialità offensiva, e non per l'uso improprio che se ne faccia o per la qualità della persona che ne faccia uso, possono qualificarsi micidiali. Ne consegue che la detenzione di una bomba carta di regola, per la limitata carica esplosiva, è destinata ad avere un effetto detonante più che dirompente, integra la contravvenzione di cui all'art. 678 cod. Pen.. (in motivazione la S.C. ha chiarito che non può tuttavia escludersi, in linea di ipotesi, che la bomba carta, per le particolari modalità di costruzione, possa diventare un congegno esplosivo e che pertanto è compito del giudice di merito accertare caso per caso, se il congegno esplodente rientri tra quelli micidiali o tra quelli destinati solo ad avere un effetto detonante).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 678, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 1, Legge 02/10/1967 num. 895 art. 2 CORTE COST., Legge 14/10/1974 num. 497 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)