Sez. 3, Sentenza n. 2899 del 30/07/1969 (Rv. 342730 - 01)
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - CIRCOLAZIONE STRADALE - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - AUTONOMO ACCERTAMENTO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA RESPONSABILITA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - IN CASO DI PRESUNZIONE DI COLPA AGLI EFFETTI CIVILI - CIRCOLAZIONE STRADALE - GIUDIZIO CIVILE PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI - AUTONOMO ACCERTAMENTO DELL'ELEMENTO PSICOLOGICO DELLA RESPONSABILITA - PRECLUSIONE - INSUSSISTENZA.*
In una controversia avente ad oggetto il risarcimento dei danni dipendenti da incidente stradale, il giudice civile, mentre e vincolato dal giudicato penale per quanto attiene alle accertate circostanze obbiettive inerenti alla dinamica del sinistro, rimane libero di compiere, per la ben diversa finalita del giudizio civile, una discrezionale valutazione delle emergenze processuali in ordine all'elemento psicologico della responsabilita, del tutto autonoma ed indipendente dall'apprezzamento compiuto a tal riguardo dal giudice penale. (Conf. 300-68, massima n. 331230).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)