Sez. 1, Sentenza n. 5455 del 08/04/2003 (Rv. 561957 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE | Casa coniugale - Assegnazione in sede di separazione o divorzio - Diritto personale di godimento - Configurabilità - Tutela dei terzi acquirenti nei confronti dell 'altro coniuge che abbia alienato il bene - Ammissibilità - Fondamento.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - ABITAZIONE
Il diritto riconosciuto al coniuge, non titolare di un diritto di proprietà o di godimento, sulla casa coniugale, con il provvedimento giudiziale di assegnazione di detta casa in sede di separazione o divorzio, ha natura di diritto personale di godimento e non di diritto reale. Di conseguenza, l'acquirente del bene gravato da siffatto diritto di godimento da parte del terzo - assegnatario può agire facendo valere la responsabilità del venditore ai sensi dell'art. 1489 cod. civ. (ed eventualmente, nei limiti del richiamo ivi compiuto, dagli artt. 1480, 1481, 1485, 1486, 1487 e 1488 stesso cod.). E, per il richiamo compiuto dall'art. 1480, all'art. 1223 cod. civ., l'acquirente puo agire anche chiedendo il risarcimento del danno, secondo le regole generali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1479, Cod. Civ. art. 1480, Cod. Civ. art. 1223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)