Sez. 1, Sentenza n. 9312 del 10/09/1990 (Rv. 469245 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - IN GENERE - RICOVERO DI MINORE IN UN ISTITUTO DI ASSISTENZA - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
ADOZIONE - ADOZIONE (DEI MINORI DI ETÀ) - ADOTTANDI - IN GENERE - RICOVERO DI MINORE IN UN ISTITUTO DI ASSISTENZA - PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DEI MINORENNI - RECLAMO ALLA CORTE DI APPELLO - DECISIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
Il provvedimento con cui il tribunale per i minorenni disponga il ricovero di un minore in un istituto di assistenza per l'inidoneità dell'ambiente domestico e l'impossibilità di un conveniente affidamento familiare, a norma degli artt. 2, comma secondo e quarto, comma secondo, della legge 4 maggio 1983 n. 184, attiene ad un procedimento di carattere amministrativo, nel quale non sono individuabili parti, non potendo essere qualificati tali gli affidatari, o gli aspiranti affidatari, i quali collaborano su un piano di volontaria solidarietà con l'autorità territoriale. Detto provvedimento ha inoltre natura temporanea e non è suscettibile di incidere sullo stato del minore con la conseguenza che il decreto della Corte di appello, Sezione per i minorenni, che pronunzi sul reclamo proposto contro di esso, non può essere impugnato con ricorso per Cassazione. (V S.U. 8791/87, mass n 456175).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 2, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 3, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 4, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)