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Sez. L, Sentenza n. 484 del 20/01/1994 (Rv. 485050 - 01)

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso | Regola della correttezza e buona fede - Operatività - Recesso del lavoratore per comportamento del datore di lavoro determinante l'esperimento in condizioni e modi non adeguati - Legittimità ex art. 1460 cod. civ..
Stato
decisa il 1994-01-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/485050-01

Lavoro - Lavoro subordinato - Costituzione del rapporto - Assunzione - Assunzione in prova - Recesso

Con riguardo alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro costituito con patto di prova ai sensi dell'art. 2096 terzo comma cod. civ., che può essere esercitata anche nel corso del periodo di prova (a meno che non sia stata stabilita una durata minima) i rispettivi obblighi ed oneri del lavoratore e del datore di lavoro in ordine all'esperimento non si sottraggono alla regola generale di esecuzione del contratto secondo correttezza e buona fede; pertanto ove il comportamento del datore di lavoro non consenta l'esperimento in condizioni e modi adeguati, anche in relazione alle mansioni contrattuali, il lavoratore può legittimamente recedere dal rapporto - senza alcuna responsabilità contrattuale - nell'esercizio di un diritto che ha la sua fonte nell'art. 1460 cod. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)