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Sez. L, Sentenza n. 2631 del 25/03/1996 (Rv. 496560 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO | Obbligo di motivazione - Sussistenza - Esclusione - Onere della prova a carico del prestatore di lavoro - Contenuto - Valutazione della legittimità del recesso - Criteri.
Stato
decisa il 1996-03-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/496560-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - ASSUNZIONE IN PROVA - RECESSO

Il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, atteso che l'obbligo di motivazione ha ragion d'essere solo ove la legge preveda motivi tipici di recesso (come nel caso dei rapporti di lavoro assistiti da stabilità obbligatoria o reale), in funzione dell'accertamento dell'effettività del motivo; incombe pertanto sul lavoratore licenziato l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., che il recesso è stato determinato da motivo illecito o che il rapporto in prova si è svolto in tempi e con modalità inadeguate rispetto alla funzione del patto, da valutarsi essenzialmente sulla base delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1175, Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2096 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)