diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 5177 del 11/11/1978 (Rv. 394922 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DI ATTORE DEL CONTRIBUENTE - DEDUZIONE DI MOTIVI DI ILLEGITTIMITA DELL'INGIUNZIONE DIVERSI DA QUELLI ORIGINARIAMENTE PROSPETTATI - DIVIETO - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI ANCHE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1978-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/394922-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - POSIZIONE DI ATTORE DEL CONTRIBUENTE - DEDUZIONE DI MOTIVI DI ILLEGITTIMITA DELL'INGIUNZIONE DIVERSI DA QUELLI ORIGINARIAMENTE PROSPETTATI - DIVIETO - MODIFICAZIONE DELLA CAUSA PETENDI ANCHE IN APPELLO - AMMISSIBILITA - LIMITI.*

Nel giudizio di opposizione ad ingiunzione fiscale, la posizione formale e sostanziale di attore assunta dal contribuente, ed il conseguente divieto per lo stesso di far valere in corso di causa motivi di illegittimita dell'ingiunzione diversi da quelli originariamente prospettati, e tali da modificare i termini della contesa, non ostano a che il contribuente medesimo, anche in grado d'appello, nel rispetto dell'art 345 cod proc civ, possa apportare una modifica della causa petendi che si traduca soltanto nella prospettazione di nuove tesi difensive sulla qualificazione del fatto e sulle ragioni giuridiche dell'infondatezza della pretesa tributaria, e non implichi nuovi accertamenti di fatto, ne mutamento del tema d'indagine. (V 2292/74, mass n 370684).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)