Sez. 1, Sentenza n. 325 del 14/01/1981 (Rv. 410772 - 01)
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTE SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - INCIDENZA SUI DIRITTI E SUGLI OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI - ESCLUSIONE - REGIME PRESCRIZIONALE EX ART 2952 COD CIV - APPLICABILITA.*
ASSICURAZIONE - ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE - IN GENERE - IMPRESA DI ASSICURAZIONE - LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA - CONSEGUENTE SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - INCIDENZA SUI DIRITTI E SUGLI OBBLIGHI DELLE PARTI CONTRAENTI - ESCLUSIONE - REGIME PRESCRIZIONALE EX ART 2952 COD CIV - APPLICABILITA.*
Lo scioglimento del contratto di Assicurazione per la responsabilita civile in conseguenza della liquidazione coatta amministrativa della impresa assicuratrice (art 1902 cod civ e art 83 tu 13 febbraio 1959 n 449) non incide sui diritti e sugli obblighi che in precedenza siano sorti in capo alle parti contraenti, i quali non si convertono in diritti di natura diversa e pertanto restano assoggettati al regime prescrizionale in materia di Assicurazione previsto dall'art 2952 cod civ. (V 2669/77, mass n 386338).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1902, Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST., DPR 13/02/1959 num. 449 art. 83
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)