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Sez. 1, Sentenza n. 2669 del 23/06/1977 (Rv. 386338 - 01)

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - TERMINE ANNUALE - RIFERIMENTO AI DIRITTI RICOLLEGABILI DIRETTAMENTE ED UNICAMENTE ALLA DISCIPLINA LEGALE O PATTIZIA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DIRITTI SORTI IN OCCASIONE O IN ESECUZIONE DI DETTO CONTRATTO MA SULLA BASE DI ALTRO TITOLO - TERMINE ANNUALE - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE (CESSIONE ALL'ASSICURATORE DEL DIRITTO DELLO ASSICURATO VERSO IL TERZO RESPONSABILE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA).*
Stato
decisa il 1977-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/386338-01

PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI BREVI - ASSICURAZIONE - TERMINE ANNUALE - RIFERIMENTO AI DIRITTI RICOLLEGABILI DIRETTAMENTE ED UNICAMENTE ALLA DISCIPLINA LEGALE O PATTIZIA DEL CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DIRITTI SORTI IN OCCASIONE O IN ESECUZIONE DI DETTO CONTRATTO MA SULLA BASE DI ALTRO TITOLO - TERMINE ANNUALE - INAPPLICABILITA - FATTISPECIE (CESSIONE ALL'ASSICURATORE DEL DIRITTO DELLO ASSICURATO VERSO IL TERZO RESPONSABILE PRIMA DELL'ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA).*

L'art 2952 cod civ il quale - dopo aver statuito che il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze - dispone che gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in un anno, va interpretato nel senso che tali diritti sono soltanto quelli che si ricollegano direttamente ed unicamente alla disciplina legale o pattizia del contratto di Assicurazione, nel quale, cioe, trovino il loro titolo immediato ed esclusivo: non, quindi, ai diritti che, sia pure in occasione o in esecuzione del rapporto assicurativo, sorgano o siano fatti valere dall'assicurato o dall'assicuratore sulla base di altro titolo, come si verifica nel caso in cui, per l'intervento di un giudicato, ovvero di un accordo novativo o transattivo delle parti, il diritto originariamente derivante dal contratto di Assicurazione, ed esercitabile nel breve termine all'uopo stabilito, trovi la sua fonte immediata e diretta in un nuovo titolo giudiziale o negoziale, alla cui stregua soltanto dovra individuarsi il regime della prescrizione che, di regola, ha durata decennale. (nella specie il danneggiato aveva rinunciato ai propri diritti verso il terzo responsabile per cederli all'assicuratore, il quale aveva percio acquistato un diritto che prima non aveva, e cioe quello di agire come cessionario del credito contro il terzo responsabile, in luogo del danneggiato assicurato, ancor prima di aver liquidato a costui quanto dovutogli a titolo di prestazione assicurativa).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1916 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2952 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)