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Sez. 3, Sentenza n. 2204 del 13/05/1989 (Rv. 462749 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CONCORSO DI PIÙ FATTI COLPOSI - AZIONI PLURIME MA DISTINTE - SOLIDARIETÀ - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITÀ DI IMPUTARE L'EVENTO AD UN SOGGETTO DETERMINATO - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1989-05-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462749-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - COLPA O DOLO - CONCORSO DI PIÙ FATTI COLPOSI - AZIONI PLURIME MA DISTINTE - SOLIDARIETÀ - ESCLUSIONE - IMPOSSIBILITÀ DI IMPUTARE L'EVENTO AD UN SOGGETTO DETERMINATO - CONSEGUENZE.*

La presunzione di colpa concorrente di tutti coloro che abbiano partecipato al fatto illecito opera sul presupposto che questo sia la risultante di una cooperazione di attività nella produzione di un medesimo evento lesivo. Se, invece, le azioni potenzialmente dannose sono plurime ma distinte, ancorché contemporanee, non può essere affermata una responsabilità congiunta e solidale, poiché la responsabilità, trattandosi di fatto illecito, deve di regola presumersi individuale. In tal caso, non sussiste la solidarietà prevista dall'art. 2055 cod. civ.: e se non si identifica la precisa imputabilità dell'evento fra due o più persone che, in ipotesi, possono avere prodotto il danno con azioni contestuali ma autonome, la pretesa risarcitoria deve essere respinta non potendosi addossare una responsabilità, per così dire, collettiva, sol perché non si è acquisita la prova dell'imputabilità individuale. (V 2962/78, mass n 392405; (Conf 2455/77, mass n 386167).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2055

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)