Sez. 3, Sentenza n. 623 del 20/01/1995 (Rv. 489783 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE | Condizioni - Fattispecie in tema di lesione del diritto esclusivo di pesca.
RESPONSABILITÀ CIVILE - SOLIDARIETÀ - IN GENERE
La responsabilità solidale ai sensi dell'art. 2055 cod. civ. è configurabile quando ricorre un unico fatto dannoso alla cui produzione abbiano concorso con efficacia causale più condotte (nella specie il nesso di solidarietà, rilevante anche sotto il profilo dell'estensione a tutti i condebitori dell'effetto interruttivo della prescrizione della domanda proposta contro uno solo, è stato ritenuto sussistente con riferimento al danno subito dal titolare di diritti esclusivi di pesca in conseguenza di una pluralità di cause di inquinamento delle acque a cui si riferivano i diritti).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1294, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 2943
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)