Sez. 3 - , Ordinanza n. 15200 del 12/06/2018 (Rv. 649305 - 02)
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Condizione di procedibilità di cui all’art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 - Riferimento ai contratti bancari e finanziari - Significato - Estensione al leasing immobiliare stipulato con istituto di credito - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE
In tema di condizione di procedibilità relativa all'esperimento della mediazione ex art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010, il riferimento della norma ai contratti "bancari e finanziari" contiene un chiaro richiamo, non altrimenti alterabile, alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel TUB (d.lgs. n. 385 del 1993), nonchè alla contrattualistica involgente gli strumenti finanziari di cui al TUF (d.lgs. n. 58 del 1998), sicchè non è estensibile alla diversa ipotesi del leasing immobiliare, anche se, nelle varie forme, allo stesso sono coessenziali finalità di finanziamento, specificamente funzionali, però, all'acquisto ovvero alla utilizzazione dello specifico bene coinvolto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)