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Sez. 1 - , Ordinanza n. 31209 del 21/10/2022 (Rv. 666120 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE | Mediazione obbligatoria - Art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010 - Controversie in materia di contratti bancari e finanziari - Ambito applicativo - Fideiussione in favore di un cliente della banca - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2022-10-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/666120-01

PROCEDIMENTO CIVILE - IN GENERE

In tema di mediazione obbligatoria, le controversie relative ai contratti di fideiussione stipulati in favore del cliente di una banca sono escluse dall'ambito applicativo dell'art. 5, comma 1 bis, d.lgs. n. 28 del 2010, poiché tale norma prevede l'esperimento della mediazione come condizione di procedibilità per le liti riguardanti i contratti bancari e finanziari, rinviando alla disciplina dei contratti bancari contenuta nel codice civile e nel T.U.B. (d.lgs. n. 385/1993) e alla contrattualistica relativa agli strumenti finanziari disciplinata dal T.U.F. (d.lgs. n. 58/1998), senza comprendere la fideiussione, che non costituisce un contratto bancario tipico.

Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 CORTE COST., Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)