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Sez. 3, Sentenza n. 34370 del 26/09/2025 Ud. (dep. 22/10/2025) Rv. 288645-01

SPORT | Violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si tengono manifestazioni sportive - Delitto di cui all'art. 6, comma 6, legge n. 401 del 1989 - Natura - Reato di condotta di pericolo astratto - Sussistenza - Conseguenze - Evento di danno o di pericolo - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2025-09-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288645-01

SPORT

Il delitto di violazione del divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, di cui all'art. 6, comma 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401, ha natura di reato proprio di pura condotta e di pericolo astratto, sicché si perfeziona con la mera violazione del divieto questorile, nell'arco temporale in cui è interdetto l'accesso o lo stazionamento nei luoghi specificamente vietati, non essendo necessario che si verifichi alcun evento di danno o di pericolo, costituito dal possibile contatto dell'agente con tifosi avversari o dalla sua partecipazione attiva ad episodi di violenza.

Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 1 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST., Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)