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Sez. 2, Sentenza n. 483 del 15/02/1973 (Rv. 362490 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - SPECIFICA MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-02-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/362490-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - ADESIONE ALLE CONCLUSIONI DEL CONSULENTE - SPECIFICA MOTIVAZIONE - OBBLIGO DEL GIUDICE - INSUSSISTENZA - LIMITI.*

Il giudice di merito, pur non essendo tenuto ad esporre dettagliatamente le ragioni del proprio convincimento quando ritenga di dover prestare piena adesione ai risultati di una consulenza tecnica di ufficio, non puo esimersi dal prendere in esame le specifiche censure proposte contro la stessa, la cui eventuale fondatezza potrebbe condurre a conclusioni diverse o suggerire l'opportunita di disporre la rinnovazione di quel mezzo istruttorio. (Conf 991/71, mass n 350951).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 195, Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)