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Sez. 2, Sentenza n. 991 del 05/04/1971 (Rv. 350951 - 01)

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE RILEVANTI DELLE PARTI - ADESIONE DEL GIUDICE ALLA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*
Stato
decisa il 1971-04-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/350951-01

PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLA CONSULENZA - D'UFFICIO - CENSURE RILEVANTI DELLE PARTI - ADESIONE DEL GIUDICE ALLA CONSULENZA - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE.*

Allorquando le critiche mosse dalle parti alla consulenza tecnica d'ufficio siano tali che, se ritenute fondate, porterebbero ad una decisione diversa da quella contenuta nella sentenza, il giudice che non le abbia prese in considerazione, limitandosi a generiche affermazioni di adesione al parere del consulente tecnico, viene meno all'Obbligo della motivazione e la sentenza e suscettibile di Cassazione. (Conf 1482'70, mass n 347320' e numerose altre).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 196, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)