Sez. 2, Sentenza n. 2869 del 11/03/1995 (Rv. 491105 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE | Causa di straordinaria importanza - Accertamento del giudice di merito - Raddoppio dei massimi degli onorari - liquidazione globale - Ammissibilità.
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - GLOBALE
In tema di valutazione delle spese processuali, rientra nella valutazione del giudice del merito basata essenzialmente su accertamenti di fatto sindacabili in sede di legittimità, lo stabilire se una causa presenti o non ex art. 5 D.M. 22 giugno 1982 straordinaria importanza, e possa quindi giustificare il raddoppio dei massimi degli onorari per la cui liquidazione non è indispensabile un analitico esame delle singole voci potendo essi essere liquidati globalmente nel rispetto dei limiti minimo e massimo previsti nella tariffa.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM Grazia e Giustizia 22/06/1982 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)