Sez. 2, Sentenza n. 3715 del 16/08/1989 (Rv. 463639 - 01)
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RADDOPPIO DEI MASSIMI DEGLI ONORARI - CAUSE DI STRAORDINARIO IMPORTANZA - INDIVIDUAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
SPESE GIUDIZIALI CIVILI - LIQUIDAZIONE - IN GENERE - RADDOPPIO DEI MASSIMI DEGLI ONORARI - CAUSE DI STRAORDINARIO IMPORTANZA - INDIVIDUAZIONE - POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE DEL MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE.*
In tema di liquidazione delle spese processuali, rientra nella valutazione discrezionale del giudice del merito, basata essenzialmente su accertamenti di fatto ed insindacabile in Sede di legittimità, lo stabilire se una causa presenti, oppure no, ex art. 5 del d.m. 22 giugno 1982, straordinaria importanza e possa quindi giustificare il raddoppio dei massimi degli onorari, per la cui liquidazione non è poi indispensabile un analitico esame delle singole voci, potendo essi essere liquidati globalmente, nel rispetto dei limiti - minimo e massimo - previsti nella tariffa. (Conf 8865/87, mass n 456221).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, DM 22/06/1982 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)