Sez. 1, Sentenza n. 11687 del 18/10/1982 Ud. (dep. 06/12/1982) Rv. 156526 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4, SECONDO COMMA LEGGE N. 110 DEL 1975 - ARMI IMPROPRIE - STRUMENTI EQUIPARATI - INDIVIDUAZIONE.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4, SECONDO COMMA LEGGE N. 110 DEL 1975 - ARMI IMPROPRIE - STRUMENTI EQUIPARATI - INDIVIDUAZIONE.*
L'art. 4 secondo comma legge n. 110 del 1975 ha equiparato, ai fini del porto senza giustificato motivo, fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa, alle armi improprie alcuni oggetti (quali mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche e simili) chiaramente utilizzabili per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona. (V mass n 133840).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)