Sez. 1, Sentenza n. 4785 del 12/02/1985 Ud. (dep. 16/05/1985) Rv. 169229 - 01
ARMI - PORTO ABUSIVO - DI ARMI IMPROPRIE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4, SECONDO COMMA LEGGE N. 110 DEL 1975 - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 42 T.U.L.P.S. - AMPLIAMENTO - SANZIONABILITÀ SPECIFICA - IPOTESI DI SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - ESCLUSIONE.*
ARMI - PORTO ABUSIVO - DI ARMI IMPROPRIE - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 4, SECONDO COMMA LEGGE N. 110 DEL 1975 - DISCIPLINA DI CUI ALL'ART. 42 T.U.L.P.S. - AMPLIAMENTO - SANZIONABILITÀ SPECIFICA - IPOTESI DI SUCCESSIONE DI LEGGI NEL TEMPO - ESCLUSIONE - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SPECIALITÀ - ESCLUSIONE.*
Il legislatore, con l'art. 4, secondo comma della legge 10 aprile 1975 n. 110, ha ampliato notevolmente la originaria sfera dell'art. 42 del T.U.L.P.S. sulle "armi improprie", estendendola alle mazze, ai tubi, alle catene, alle fionde, ai bulloni, alle sfere metalliche, spesso usate in tumulto di piazza, nonché a qualsivoglia altro oggetto, diverso da quelli da punta e taglio, atto ad offendere, prevedendo, altresì, una specifica sanzione in luogo di quella generica di cui all'art. 17 del T.U. Del 1931, senza, peraltro, nulla innovare nel regime sanzionatorio delle armi proprie. Pertanto, non si è in presenza, circa questo tipo di armi, di alcuna successione delle leggi nel tempo; né può farsi luogo al principio di specialità perché si tratta di regolamentazione di materie diverse. (V mass n 156526, sulla prima parte della massima; (V mass n 145761).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 15, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST., Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)