Sez. U, Sentenza n. 3982 del 10/06/1983 (Rv. 428917 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RELATIVE A NORME ATTINENTI ALLA DECISIONE DI MERITO - PROPOSIZIONE IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI - QUESTIONI DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE RELATIVE A NORME ATTINENTI ALLA DECISIONE DI MERITO - PROPOSIZIONE IN SEDE DI RICORSO PER CASSAZIONE - INAMMISSIBILITÀ.*
L'esperibilità del ricorso per Cassazione, avverso le pronunce della Corte dei conti, solo per motivi inerenti alla giurisdizione, comporta che con il ricorso medesimo non possono essere proposte questioni di legittimità costituzionale con riguardo a norme attinenti alla decisione sul merito e non incidenti sulle attribuzioni giurisdizionali di detta Corte. (V 3160/75, mass n 377259).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 71
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)