Sez. U, Ordinanza n. 556 del 12/06/1998 (Rv. 516398 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI | Motivi - Soltanto se attinenti alla giurisdizione - "Errores in procedendo o in iudicando" - Questione di costituzionalità non incidente sulle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei Conti - Inammissibilità.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIURISDIZIONI SPECIALI (IMPUGNABILITÀ) - CORTE DEI CONTI
E inammissibile il ricorso alle Sezioni Unite della Cassazione per "errores in procedendo o in iudicando" delle sentenze della Corte dei Conti, impugnabili soltanto per motivi attinenti alla giurisdizione, nonché la proposizione con esso di una questione di costituzionalità di una norma sul procedimento o sul merito, non incidente sulle attribuzioni giurisdizionali di detta Corte (nella specie era stato denunciato il contrasto con l'art. 77 Costituzione del D.L. 26 aprile 1996 n. 215, reiterato con D.L. 8 agosto 1996 n. 441).
Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 71, Decreto Legge 26/04/1996 num. 215, Decreto Legge 08/08/1996 num. 441, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 23 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)