Sez. 5 - , Sentenza n. 24536 del 18/10/2017 (Rv. 646122 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Recupero degli aiuti di Stato ex art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2007 - Determinazione dell'aggio - Criterio temporale di riferimento - Individuazione.
TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE
In tema di recupero di aiuti di Stato ex art. 1 del d.l. n. 10 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 46 del 2007, trova applicazione la procedura di autoliquidazione di cui l'art. 27 della l. n. 62 del 2005, richiamato del citato art. 1, ai soli fini della quantificazione delle imposte da restituire, alla quale segue l'ingiunzione di pagamento e, nel caso di mancato versamento delle relative somme, l'iscrizione a ruolo ex art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 112 del 1999, richiamato dal medesimo art. 27, ne consegue che l'anno di riferimento per il computo dell'aggio, nel caso di riscossione coattiva, va determinato in considerazione del sorgere dell'"entrata" oggetto di autoliquidazione, che il beneficiario doveva autoliquidarsi a seguito della vigenza della l. 62 del 2005, e non con riferimento del sorgere originario dell'imposta oggetto della "moratoria fiscale", che, invece, individua solo il criterio di quantificazione.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 06/04/2007 num. 46 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/2005 num. 62 art. 27 CORTE COST., Legge 08/06/1990 num. 142 art. 22, Decreto Legisl. 13/04/1999 num. 112 art. 17 CORTE COST. PENDENTE, DM Finanze 04/08/2000 art. 49, Decisione Commissione CEE 05/06/2002 num. 193
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)