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Sez. 5, Sentenza n. 8108 del 23/05/2012 (Rv. 622680 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE | Aiuti di Stato - Azione per il recupero - Disciplina di cui all'art. 1 del D.L. n. 10 del 2007 - Esclusività - Fondamento - Conseguenze - Disciplina di cui all'art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973 - Applicabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 2012-05-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/622680-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI (BENEFICI): IN GENERE

In tema di recupero di aiuti di Stato, la procedura relativa all'azione da porre in essere è assoggettata esclusivamente alle regole di cui all'art. 1 del d.l. 15 febbraio 2007, n. 10, convertito in legge 4 giugno 2007, n. 46, essendo inapplicabile l'ordinaria disciplina in tema di accertamento del reddito imponibile, poiché la disposizione del d.l. n. 10 del 2007 è stata emanata con la specifica funzione di assicurare il rispetto, da parte dello Stato italiano, del dovere di procedere al recupero delle agevolazioni usufruite dalle società per azioni a prevalente capitale pubblico istituite per la gestione dei servizi pubblici locali e ritenute incompatibili con il diritto comunitario dalla decisione della Commissione Europea n. 2003/193 CE, dopo che la precedente disciplina di cui all'art. 27 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è stata giudicata inidonea a tale scopo dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con sentenza dell'1 giugno 2006, in causa C-207/95. Ne consegue che, nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate proceda a rettifica del reddito imponibile ai fini del recupero, non deve emettere l'avviso di accertamento di cui all'art. 39 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 15/02/2007 num. 10 art. 1 CORTE COST., Legge 18/04/2005 num. 62 art. 27 CORTE COST., Legge 04/06/2007 num. 46 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)