Sez. 2, Sentenza n. 19984 del 18/07/2008 (Rv. 604417 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE | Acquisto per usucapione di porzione immobiliare da parte di un coniuge - Contestazione del terzo - Litisconsorzio necessario dell'altro coniuge - Sussistenza - Condizioni.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - IN GENERE
Sussiste il litisconsorzio necessario del coniuge in regime di comunione legale dei beni nel caso in cui venga contestato da un terzo l'acquisto per usucapione di una porzione immobiliare da parte dell'altro coniuge, perfezionatasi dopo l'entrata in vigore del nuovo regime giuridico del diritto di famiglia, rilevando ai fini dell'applicabilità del regime della comunione legale soltanto la data di acquisto della proprietà per usucapione e non la precedente perdita del possesso da parte del precedente proprietario.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 159 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 1159 bis, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 228, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 240
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)