Sez. 2, Sentenza n. 14347 del 03/11/2000 (Rv. 541331 - 01)
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI | Domanda di usucapione proposta da uno dei coniugi relativamente ad un bene immobile composseduto da entrambi - Giudicato - Effetti - Opponibilità nei confronti dell'altro coniuge.
FAMIGLIA - MATRIMONIO - RAPPORTI PATRIMONIALI TRA CONIUGI - COMUNIONE LEGALE - OGGETTO - ACQUISTI
In regime di comunione legale, se uno dei coniugi, deducendo una situazione di compossesso con l'altro, propone in via autonoma domanda di usucapione di un bene immobile, il giudicato favorevole produce, in virtù del disposto dell'art. 177 cod. civ., direttamente effetti nella sfera giuridico - patrimoniale dell'altro coniuge rimasto estraneo al giudizio, facendo sì che egli acquisti la comproprietà di detto immobile. Per converso, in caso di esito negativo di quella azione, il giudicato sfavorevole sarebbe opponibile al coniuge che non sia stato parte del relativo giudizio, se successivamente pretendesse di sentirsi dichiarare proprietario dello stesso bene, in base ad una situazione fattuale identica a quella fatta valere nel precedente giudizio dall'altro coniuge.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 177, Cod. Civ. art. 1158, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)