Sez. 3, Sentenza n. 4731 del 30/08/1984 (Rv. 436629 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINI DI DIECI GIORNI EX ART. 415, QUARTO COMMA, COD. PROC. CIV. E DI SESSANTA GIORNI EX ART. 435, PRIMO COMMA, STESSO COD. - FUNZIONE ORDINATORIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - APPELLO - RICORSO IN APPELLO - DEPOSITO - UDIENZA DI DISCUSSIONE - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELLA UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINI DI DIECI GIORNI EX ART. 415, QUARTO COMMA, COD. PROC. CIV. E DI SESSANTA GIORNI EX ART. 435, PRIMO COMMA, STESSO COD. - FUNZIONE ORDINATORIA - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE.*
Nel rito del lavoro, il termine di dieci giorni, entro cui, a norma dell'art. 415, quarto comma, cod. proc. civ., il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza di discussione, deve essere notificato al convenuto, e quello (massimo) di sessanta giorni, che, ai sensi del successivo art. 435, primo comma, deve intercorrere tra la data di deposito del ricorso in appello e l'udienza di discussione, non hanno natura perentoria, ma assolvono solo ad una funzione ordinatoria di mera accelerazione del processo, sicché la relativa inosservanza non è di per sè produttiva di alcuna Invalidità. (V 1344/80, mass n 404866; (V 3121/79, mass n 399474).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 435 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)