Sez. L, Sentenza n. 3121 del 29/05/1979 (Rv. 399474 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - VALIDITA DELL'ATTO - LIMITI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - DECRETO DI FISSAZIONE DELL'UDIENZA - NOTIFICAZIONE - TERMINE - PERENTORIETA - ESCLUSIONE - INOSSERVANZA - VALIDITA DELL'ATTO - LIMITI.*
Il termine di dieci giorni assegnato al ricorrente attore dal nuovo rito del lavoro per la notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione al convenuto, a norma dell'art 415 comma quarto cod proc civ, non e perentorio. La sua inosservanza, pertanto, non incide sulla validita dell'atto sempreche resti garantito al convenuto un termine di comparizione non inferiore a trenta giorni (quaranta, se all'estero) prima della udienza di discussione. (V 710/77, mass n 384288).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 152 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 415 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)