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Sez. 3, Sentenza n. 1430 del 09/05/1966 Ud. (dep. 15/07/1966) Rv. 102147 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - MISURE DI SICUREZZA - SENTENZA DIBATTIMENTALE DI PROSCIOGLIMENTO PER INFERMITA MENTALE - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE CONCERNENTE SOLTANTO L'APPLICAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO D'INTERESSE.*
Stato
decisa il 1966-05-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/102147-01

IMPUGNAZIONI PENALI - INTERESSE AD IMPUGNARE IN GENERE - MISURE DI SICUREZZA - SENTENZA DIBATTIMENTALE DI PROSCIOGLIMENTO PER INFERMITA MENTALE - MOTIVO DI IMPUGNAZIONE CONCERNENTE SOLTANTO L'APPLICAZIONE DELLA MISURA DI SICUREZZA - INAMMISSIBILITA PER DIFETTO D'INTERESSE.*

L'interesse all'impugnazione va inteso solo in relazione al pregiudizio penale derivante all'imputato dalla pronuncia impugnata. Poiche le misure di sicurezza non costituiscono effetti penali, e inammissibile per difetto d'interesse il motivo della impugnazione, concernente soltanto l'applicazione della misura della sicurezza detentiva, proposto contro una sentenza (nella specie dibattimentale) che, avendo dichiarato la non imputabilita dell'imputato per vizio totale di mente, abbia applicato la misura di sicurezza ai sensi dell'art 222 cod pen.*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 222 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 88 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 190 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)