diritto.io

Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 2750 del 05/02/2020 (Rv. 656716 - 01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Disciplina anteriore all’entrata in vigore del d.l. n. 13 del 2017 - Impugnativa dell’ordinanza del tribunale - Ricorso per cassazione - "Traslatio iudicii" - Ammissibilità - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2020-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656716-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

Nelle controversie in tema di protezione internazionale, alle quali "ratione temporis" è ancora applicabile il rito sommario di cognizione, la proposizione del ricorso per cassazione anziché dell'appello, avverso l'ordinanza resa dal tribunale, rende il ricorso medesimo inammissibile, poiché il principio secondo il quale il gravame proposto davanti ad un giudice incompetente impedisce la decadenza dall'impugnazione, consentendo la prosecuzione del giudizio davanti al giudice competente attraverso la "traslatio iudicii", non è applicabile quando sia stato esperito un rimedio diverso da quello previsto dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 323, Decreto Legisl. 01/09/2011 num. 150 art. 19 com. 9, Cod. Proc. Civ. art. 702 bis, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 702 ter CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 339 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)