Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 8155 del 03/04/2018 (Rv. 648698 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO | Erronea individuazione del giudice, per territorio o grado, competente - Rimedi – "Translatio iudicii" - Ammissibilità - Fondamento.
IMPUGNAZIONI CIVILI - APPELLO - GIUDICE DELL'APPELLO
La proposizione dell'appello davanti ad un giudice diverso, per territorio o grado, da quello indicato dall'art. 341 c.p.c. non determina l'inammissibilità dell'impugnazione ma è idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii".
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 341
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)