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Sez. 2, Sentenza n. 9354 del 04/09/1991 (Rv. 473730 - 01)

Vendita - Obbligazioni del compratore - Spese della vendita | Imposta di registro e sanzioni pecuniarie - Inclusione - Tardiva registrazione effettuata dal venditore - Concorso di colpa di quest'ultimo - Configurabilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-09-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/473730-01

Vendita - Obbligazioni del compratore - Spese della vendita

L'obbligo del compratore di pagare l'imposta di registro, quale spesa inerente alla vendita, fissato dall'art. 1475 cod.civ. nel rapporto con l'alienante (ferma restando la solidarietà di entrambi i contraenti nel diverso rapporto con l'Amministrazione finanziaria), si estende alla sopratassa o penalità dovuta in caso di ritardata registrazione, senza che possa configurarsi un concorso di colpa dell'alienante (nemmeno quando sia stato questi a provvedere a tale registrazione tardiva), vertendosi in tema di ulteriori effetti dell'inadempimento contrattuale del compratore medesimo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3269 art. 93 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)