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Sez. 2, Sentenza n. 195 del 05/01/1995 (Rv. 489585 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA | Imposta di registro - Sopratassa e penalità per tardiva registrazione - Inclusione - Solidarietà tra i contraenti sancita dalla legge di registro - Rilevanza nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.
Stato
decisa il 1995-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/489585-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL COMPRATORE - SPESE DELLA VENDITA

L'obbligo del compratore di pagare l'imposta di registro quale spesa inerente alla vendita, fissato dall'art. 1475 cod. civ. nel rapporto con l'alienante, si estende alla sopratassa ed alla penalità dovute in caso di mancata registrazione nei termini, per l'inscindibilità, nel rapporto interno, degli effetti propri dell'inadempimento contrattuale e di quello fiscale, mentre la solidarietà fra i contraenti sancita dalla legge di registro vale solo nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1475, DPR 26/10/1972 num. 634 art. 55 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 art. 57 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)