Sez. 1, Ordinanza n. 23639 del 28/04/2005 Cc. (dep. 23/06/2005) Rv. 231804 - 01
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE | Valutazione della condotta del condannato - Parametri.
PENA - ESTINZIONE (CAUSE DI) - LIBERAZIONE CONDIZIONALE
La liberazione condizionale postula un giudizio prognostico circa la condotta della persona condannata tale escludere ragionevolmente la persistenza di un apprezzabile grado di pericolosità sociale e la conseguente probabilità di reiterazione di comportamenti penalmente illeciti. Pertanto la gravità del reato e la capacità a delinquere palesata con la sua commissione possono assumere rilevanza esclusivamente come dato iniziale della valutazione che deve avere riguardo al comportamento tenuto dal condannato durante il tempo dell'esecuzione della pena.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 176 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)