Sez. U, Sentenza n. 4446 del 19/05/1997 (Rv. 504500 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE | Contributo ex art. 3, comma primo, lett. d), del D.L. n. 776 del 1980 - Revoca sul presupposto della diversità delle opere realizzate - Controversia relativa - TAR in sede di giurisdizione di legittimità - Devoluzione.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - DETERMINAZIONE E CRITERI - IN GENERE
La situazione soggettiva di interesse al contributo previsto dall'art. 3, comma primo, lett. d), del D.L. 26 novembre 1980 n. 776, convertito in legge 22 dicembre 1980, n. 874, per i piccoli interventi di riparazione in abitazioni sinistrate, si atteggia originariamente come interesse legittimo ed acquista consistenza di diritto soggettivo con il provvedimento che chiude il procedimento concessorio. Pertanto, la domanda con la quale il beneficiario contesta la pretesa della pubblica amministrazione alla restituzione del contributo erogato dopo l'esaurimento del procedimento concessorio, sul presupposto che le opere realizzate sono diverse da quelle inizialmente indicate dal beneficiario e che le opere realizzate non possono costituire oggetto di contributo, appartiene alla cognizione del tribunale regionale amministrativo in sede di giurisdizione di legittimità, atteso che, in tal caso, si è in presenza di un provvedimento che annulla quello di concessione e perciò produce l'effetto di restituire la situazione soggettiva del privato all'originaria consistenza dell'interesse legittimo.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 26/11/1980 num. 776 art. 3 CORTE COST., Legge 22/12/1980 num. 874
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)