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Sez. U, Sentenza n. 3818 del 23/04/1996 (Rv. 497219 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Revoca di una sovvenzione accordata al privato per vizi di legittimità o per contrasto con il pubblico interesse - Conseguenza - Affievolimento dei diritti soggettivi costituiti - Tutela degli interessi legittimi - Giurisdizione del giudice amministrativo.
Stato
decisa il 1996-04-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497219-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE

L'atto con il quale una pubblica amministrazione revochi una sovvenzione accordata al privato, sulla base del riscontro di vizi di legittimità del proprio precedente provvedimento, ovvero per contrasto con il pubblico interesse, integra espressione di poteri discrezionali di autotutela, e, pertanto, è idoneo ad affievolire i diritti soggettivi costituiti con detto precedente provvedimento, che, restando degradati ad interessi legittimi, sono come tali tutelabili davanti al giudice amministrativo (nella specie, la Regione Friuli Venezia Giulia aveva prima ammesso una società ai benefici di cui alla L. R. n. 49 del 1978, che prevede contributi sugli interessi dei mutui contratti per lo sviluppo di attività produttive, poi aveva revocato il contributo sul presupposto che il principale investimento che si proponeva la società beneficiaria era incompatibile con il fine di cui alla citata legge regionale, ossia la promozione dell'industria nelle zone terremotate).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 3, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge Reg. Friuli-Venezia-Giulia 03/06/1978 num. 49 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)