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Sez. 3, Sentenza n. 39781 del 13/04/2016 Ud. (dep. 26/09/2016) Rv. 268236 - 01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Gestione abusiva o irregolare di discarica - Natura di reato permanente - Conseguenze - Fase post-operativa - Cessazione della permanenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-04-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/268236-01

SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE

La permanenza del reato previsto dall'art. 51, comma terzo, del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (oggi sostituito dall'art. 256, comma terzo, del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152), con riferimento alla gestione abusiva o irregolare della fase post-operativa di una discarica, cessa con il venir meno della situazione di antigiuridicità per rilascio dell'autorizzazione amministrativa, con la rimozione dei rifiuti o con la bonifica dell'area, ovvero con il sequestro, che sottrae al gestore la disponibilità dell'area, ovvero, ancora, con la pronuncia della sentenza di primo grado. (In motivazione la Corte ha precisato che nell'area della tipicità del reato è attratta non soltanto la fase in cui la discarica è "in esercizio", ma anche quella successiva alla sua chiusura, fino al venir meno della situazione di antigiuridicità).

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 05/02/1997 num. 22 art. 51, Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 36 art. 8, Decreto Legisl. 13/01/2003 num. 36 art. 12, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 256

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)