Sez. 3, Sentenza n. 11498 del 15/12/2010 Ud. (dep. 22/03/2011) Rv. 249743 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Omessa bonifica dei siti inquinati - Reato permanente - Cessazione della permanenza - Sequestro del sito - Esclusione - Esecuzione di interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale - Necessità - Conseguenze.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
Il termine di prescrizione del reato permanente di omessa bonifica dei siti inquinati (art. 257, D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) decorre dal momento dell'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale dell'area e non dal precedente sequestro del sito inquinante, che non giova a far cessare la condotta antigiuridica.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 242 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257, Cod. Pen. art. 157 CORTE COST., Cod. Pen. art. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)