Sez. U, Sentenza n. 12366 del 09/10/2001 (Rv. 549577 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Valutazione della gravità della condotta dell'incolpato e individuazione della sanzione adeguata - Apprezzamenti di merito da parte della sezione disciplinare del CSM - Incensurabilità in cassazione - Limiti - Fattispecie in tema di irrogazione della sanzione della rimozione ad un procuratore della Repubblica.
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI
In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della infrazione disciplinare commessa dall'incolpato - anche in ordine al riflesso del fatto addebitato sulla stima del magistrato, sul prestigio della funzione esercitata e sulla fiducia nell'istituzione - e la determinazione della sanzione adeguata rientrano tra gli apprezzamenti di merito affidati alla sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura, il cui giudizio è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici. (Sulla base dell'enunciato principio, le S.U. hanno confermato la sentenza del giudice disciplinare che aveva inflitto la sanzione della rimozione ad un magistrato con funzioni di procuratore della Repubblica, ponendo in rilievo l'eccezionale gravità dell'illecito, consistito nella distruzione parziale di atti processuali - realizzata, con abuso delle funzioni, coinvolgendo con lusinghe, pressioni e minacce persone sottoposte all'autorità e alla direzione dell'ufficio - e in false attestazioni nei verbali riassuntivi degli interrogatori degli indagati).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 19
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)