diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 9971 del 21/07/2001 (Rv. 548398 - 01)

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI | Valutazione della gravità della condotta dell'incolpato - Apprezzamento di merito da parte del giudice disciplinare - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
Stato
decisa il 2001-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/548398-01

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - DISCIPLINA DELLA MAGISTRATURA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - IMPUGNAZIONI

In tema di procedimento disciplinare a carico di magistrati, la valutazione della gravità della condotta dell'incolpato, anche sotto il profilo della entità della sua incidenza negativa sul prestigio dell'ordine giudiziario, rientra negli apprezzamenti di merito affidati al giudice disciplinare, il cui giudizio è incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua ed immune da vizi logici ed errori giuridici.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Regio Decr. Legisl. 31/05/1946 num. 511 art. 18 CORTE COST., Legge 30/12/1988 num. 561 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)