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Sez. 5 - , Sentenza n. 27637 del 12/10/2021 (Rv. 662426 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE | Fatturazione per operazioni inesistenti - Fattura emessa per sconto bancario - Obbligo del versamento dell’IVA da parte del soggetto passivo - Sussistenza - Limiti - Consegna o spedizione della fattura alla controparte - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2021-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/662426-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - FATTURAZIONE DELLE OPERAZIONI - IN GENERE

La fattura concernente operazioni inesistenti e scontata in banca al fine di ottenere un'anticipazione sul credito rappresentato dal documento contabile deve ritenersi messa in circolazione, essendosi verificato lo spossessamento in favore dell'ente creditizio (che può incassare il credito in nome e per conto dell'emittente, ma anche nel proprio interesse). Tale fattura è, dunque, emessa ai sensi dell'art. 21, comma 1, del d.P.R. n. 633 del 1972, indipendentemente dalla formale consegna o spedizione alla controparte e l'emittente, la cui buona fede va senz'altro esclusa, è tenuto al versamento dell'IVA relativa ai sensi del comma 7 della citata disposizione, salva la prova dell'eliminazione degli effetti pregiudizievoli per l'erario derivanti dall'utilizzazione del documento contabile.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 1, DPR 26/10/1972 num. 633 art. 21 com. 7, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 21, Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 203

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)