Sez. 5 - , Sentenza n. 33234 del 21/12/2018 (Rv. 652118 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Esterovestizione - Presupposti - Accertamento dell'effettivo trasferimento di una società all'estero - Necessità - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE
Ai fini della configurazione di un abuso del diritto di stabilimento, nell'ipotesi di esterovestizione, ossia di localizzazione fittizia della residenza fiscale di una società all'estero al solo fine di fruire di una legislazione tributaria più vantaggiosa, non è necessario accertare la sussistenza o meno di ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale, ma occorre verificare l'effettività del trasferimento, cioè se la singola operazione sia meramente artificiosa, risolvendosi nella creazione di una forma giuridica che non riproduce una corrispondente e genuina realtà economica, fermo restando che la società esterovestita non è, per ciò solo, priva di autonomia giuridico-patrimoniale e, quindi, automaticamente qualificabile come "schermo" creato con l'unico obiettivo di farvi confluire i profitti degli illeciti fiscali.
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 87 com. 3, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 73 com. 3, Legge 14/08/1982 num. 747 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)