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Sez. L, Ordinanza n. 31795 del 10/12/2024 (Rv. 673296-01)

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenti medici - Orario fissato dal c.c.n.l. del 3.11.2005 in 38 ore settimanali - Flessibilità - Contenuto - Compatibilità con orari rigidi per certi ruoli ed attività - Sussistenza - Fattispecie. LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE - In genere.
Stato
decisa il 2024-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673296-01

IGIENE E SANITA' PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITA' SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

La flessibilità oraria prevista per la prestazione di lavoro dei medici dal c.c.n.l. del 3.11.2005 ha lo scopo primario di favorire il raggiungimento degli obiettivi da parte della struttura sanitaria, tant'è che l'orario di trentotto ore settimanali è da intendere come orario minimo e può essere superato senza che sia dovuto il pagamento dello straordinario; non vi è dubbio quindi sulla sussistenza di poteri conformativi dell'orario da parte dei superiori gerarchici, anche con fissazione di orari rigidi, per certi ruoli ed attività. (Nella specie, la S.C. ha affermato la legittimità dell'indicazione dell'orario 8.00-14.00 da parte del dirigente della struttura complessa nei confronti del dirigente della struttura semplice, preposto al coordinamento anestesiologico delle sale operatorie).

Contr. Coll. 03/11/2005 art. 14, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 16, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 60

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)