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Sez. L - , Ordinanza n. 16711 del 05/08/2020 (Rv. 658639 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE | Dirigenza medica - Svolgimento di lavoro straordinario – Diritto alla retribuzione ulteriore – Esclusione – Violazione delle regole sui riposi o svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli - Diritto al risarcimento del danno - Condizioni – Onere della prova - Contenuto.
Stato
decisa il 2020-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/658639-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE - UNITÀ SANITARIE LOCALI - PERSONALE DIPENDENTE - IN GENERE

In tema di dirigenza medica nel pubblico impiego privatizzato, lo svolgimento di lavoro straordinario – inteso quale prestazione eccedente gli orari stabiliti dalla contrattazione collettiva – non fa sorgere in capo al dirigente diritti retributivi ulteriori rispetto a quanto previsto a titolo di retribuzione di risultato o a titolo di remunerazione di specifiche attività aggiuntive (ad es. pronta disponibilità, guardie mediche, prestazioni autorizzate non programmabili, ecc.). Tuttavia, la sistematica richiesta o accettazione di prestazioni eccedenti i limiti massimi stabiliti dalla legge o dalla contrattazione collettiva rispetto alla misura (giornaliera, settimanale, periodale o annua) del lavoro o la violazione delle regole sui riposi, come anche, qualora tali norme non si applichino o, per talune scansioni temporali, manchino, lo svolgimento della prestazione secondo modalità temporali irragionevoli, rendono il datore di lavoro responsabile, ai sensi dell'art. 2087 c.c., del risarcimento del danno cagionato alla salute (art. 32 Cost.) o alla personalità morale (art. 35 e 2 Cost., in relazione all'art. 2087 c.c.) del lavoratore; peraltro, mentre il danno derivante dal carattere gravoso o usurante della prestazione, quando sia allegata e provata la violazione sistematica di norme specifiche sui limiti massimi dell'orario o la violazione di norme sui riposi, è da ritenere "in re ipsa", nel caso in cui viceversa tali norme non siano applicabili o manchino, chi agisce per ottenere il risarcimento è tenuto ad allegare e provare che le prestazioni, per le irragionevoli condizioni temporali, in una eventualmente al contesto in cui si sono svolte, sono state in concreto lesive della personalità morale del lavoratore.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 5 com. 3, Decreto Legisl. 08/04/2003 num. 66 art. 17 com. 5, Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 32, Costituzione art. 36, Contr. Coll. 08/06/2000 art. 16, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 14, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 16, Contr. Coll. 03/11/2005 art. 60, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 35

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)