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Sez. 1, Sentenza n. 22516 del 09/04/2003 Ud. (dep. 21/05/2003) Rv. 224186 - 01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFETTO DI GIURISDIZIONE | Obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli "enti centrali della Chiesa" - Equivalenza a rinuncia, da parte dello Stato, all'esercizio della giurisdizione penale con riguardo ad eventi di rilievo penale che si verifichino in territorio italiano - Esclusione - Fattispecie in materia di emissione di onde elettromagnetiche da impianti della Radio vaticana.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/224186-01

GIURISDIZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - DIFETTO DI GIURISDIZIONE

L'obbligo di non ingerenza dello Stato nelle attività degli "enti centrali della Chiesa", sancito dall'art. 11 del Trattato fra l'Italia e la Santa Sede stipulato l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo in Italia con legge 27 maggio 1929 n. 810, non equivale alla creazione di una "immunità", ma si riferisce essenzialmente all'attività patrimoniale degli enti anzidetti, rimanendo pertanto escluso che esso comporti la rinuncia dello Stato ad imporre l'osservanza di norme penali e ad agire, quindi, per la repressione di fatti illeciti produttivi di eventi di rilievo penale che si verifichino in territorio italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha censurato la sentenza di merito con la quale era stato dichiarato non doversi procedere per difetto di giurisdizione nei confronti di taluni responsabili della Radio vaticana - peraltro ritenuta non annoverabile neppure fra gli "enti centrali della Chiesa" - in ordine al reato di cui all'art. 674 cod. pen., ipotizzato con riguardo alla emissione di onde elettromagnetiche di intensità superiore al consentito dagli impianti della stessa Radio vaticana, siti in territorio italiano).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 20 CORTE COST., Legge 27/05/1929 num. 810 art. 11 CORTE COST., Cod. Pen. art. 674 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)